Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 01)
Opposizione all'esecuzione - Dedotta esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene oggetto di espropriazione - Domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art_ 2901 c.c. dell'atto negoziale a base dell'opposizione - Ammissibilità - Conseguenze.
Procedimento civile - domanda giudiziale - riconvenzionale.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell'art_ 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, sussistendo connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovare al creditore esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020 (Rv. 656728 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2645_3, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_615
ESECUZIONE FORZATA
OPPOSIZIONI