Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9050 del 18/05/2020 (Rv. 657739 - 01)
Decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione - Inesistenza della sua pregressa notificazione - Deduzione con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Sussistenza - Vizi inerenti la notificazione diversi dall'inesistenza - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. - Necessità.
In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell’opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9050 del 18/05/2020 (Rv. 657739 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_647, Cod_Proc_Civ_art_650