Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) – Cass. n. 10806/2020
Provvedimenti del giudice dell'esecuzione Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c. di rimessione ad altro giudice - Termine fissato dal giudice in misura superiore a quella prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c. - Conseguenze - Fondamento.
In tema di opposizione all'esecuzione, ove il giudice, all'esito della fase sommaria, erroneamente assegni alle parti, con l'ordinanza ex art. 616 c.p.c., un termine maggiore rispetto a quello di tre mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. per introdurre il giudizio di merito o riassumerlo davanti all'ufficio giudiziario competente, non incorre in decadenza la parte che instauri tale giudizio oltre lo spirare dei tre mesi, ma entro il termine in concreto assegnatogli, poiché la legge rimette al giudice di determinare un termine di decadenza entro un limite minimo e massimo, ma non fissa essa stessa un termine perentorio, sostitutivo di quello giudiziario.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307 , Cod_Proc_Civ_art_616