Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale non definitivo - Esecuzione fondata su tale titolo - Caducazione successiva alla conclusione dell'esecuzione - Rimedi in favore del debitore.
Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell'esecuzione forzata legittima il debitore che l'abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell'indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento d'ingiunzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14601 del 09/07/2020 (Rv. 658322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_487, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_633
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cassazione
14601
2020