Crediti e cose dovute dal terzo - Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Cass. n. 15447/2020
Esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - mobili - crediti e cose dovute dal terzo - Ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo - Titolo esecutivo nei confronti del terzo - Spese di registrazione dell'ordinanza - Inclusione - Conseguenze - Inammissibilità di azioni per ottenere un ulteriore titolo per le spese - spese giudiziali civili .
Quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito all'esecutato - oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo - del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c.; ne consegue il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l'originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15447 del 21/07/2020 (Rv. 658506 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_553