Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. – Cass. n. 19122/2020
Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - controversie (opposizione alle distribuzioni) - Controversia distributiva - Introduzione e trattazione nelle forme dell'art. 617 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Inappellabilità della sentenza.
Ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la "causa petendi"sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede. Pertanto, il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c. (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19122 del 15/09/2020 (Rv. 658772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_339
CORTE
CASSAZIONE
19122
2020