Esecuzione forzata - beni indivisi - Giudizio di divisione ex art. 600, comma 2, c.p.c. all'interno del processo di esecuzione - Estinzione del processo esecutivo - Impugnazione - Sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità.
Nell'ambito del processo di esecuzione di beni indivisi, il giudizio di divisione del bene pignorato, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare, costituisce un procedimento incidentale di cognizione che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa; ne consegue che, ove il giudizio di esecuzione venga dichiarato estinto, e la relativa pronuncia sia stata impugnata, è possibile disporre la sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di tale pronuncia.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21218 del 02/10/2020 (Rv. 659310 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_600, Cod_Proc_Civ_art_337, Cod_Proc_Civ_art_601
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2020