Contestazione circa la tardività dell'intervento di altro creditore - Cass. n. 26423/2020
Esecuzione forzata - Contestazione circa la tardività dell'intervento di altro creditore - Natura - Controversia relativa alla distribuzione della somma ricavata - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Proposizione - Modalità e limiti.
La doglianza con la quale un creditore eccepisce, anche tramite deduzione nel verbale dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, la tardività dell'intervento di un altro creditore deve essere qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata - da risolversi ai sensi dell'art. 512 c.p.c. - e non come opposizione agli atti esecutivi, sicché la stessa può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione e non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26423 del 20/11/2020 (Rv. 659952 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_499, Cod_Proc_Civ_art_500, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_617