Skip to main content

Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Cass. n. 26935/2020

Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado - Cassazione con rinvio - Richiamo della sentenza di rinvio alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata, cassata con rinvio la sentenza di appello di annullamento della sentenza di condanna pronunziata in primo grado, l'efficacia di titolo esecutivo va attribuita alla sentenza pronunziata in sede di rinvio e non a quella di prime cure, privata di efficacia a seguito dell'annullamento intervenuto in appello; tuttavia, poiché il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l'integrazione con elementi extratestuali, è ammissibile il richiamo espresso della sentenza emessa dal giudice di appello in sede di rinvio alla condanna operata in primo grado, anche se contenuta in una pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26935 del 26/11/2020 (Rv. 659822 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_394

Titolo esecutivo giudiziale

corte

cassazione

26935

2020