Decreto di trasferimento - Ordine di cancellazione dei gravami – Cass. n. 28387/2020
Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - Decreto di trasferimento - Ordine di cancellazione dei gravami - Esecuzione a cura del Conservatore - Indipendenza dal decorso dei termini di proponibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. - Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - In genere.
Il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c., tanto nell'espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio istituito presso l'Agenzia delle entrate) di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Civ_art_2878, Cod_Civ_art_2884, Cod_Proc_Civ_art_617