Titolo di credito emesso da un terzo – Cass. n. 1098/2021
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Titolo di credito emesso da un terzo - Pignoramento con le forme del pignoramento presso terzi e non con quelle del pignoramento diretto a carico del debitore - Opposizione agli atti esecutivi - Interesse del debitore alla proposizione - Sussistenza - Fondamento - Dichiarazione negativa del terzo pignorato - Irrilevanza - Fattispecie. Esecuzione forzata - agli atti esecutivi - esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - In genere. Procedimento civile - interesse ad agire - procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire In genere.
Anche in caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato il debitore esecutato ha sempre interesse (ex art. 100 c.p.c.) a contestare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. la regolarità formale di un pignoramento presso terzi ovvero l'impiego di un mezzo di espropriazione non previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito, dato che l'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento per far valere il vizio della procedura ed impedire che la stessa giunga a compimento, con conseguente attribuzione al creditore di un bene a cui non avrebbe avuto diritto per il tramite di un'espropriazione illegittimamente intrapresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto l'interesse della debitrice a proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento di titoli di credito perché eseguito ex artt. 543 ss. c.p.c., anziché nelle forme dell'art. 1997 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1098 del 21/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_1997, Cod_Proc_Civ_art_100