Esecuzione forzata - beni indivisi - Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" - Sospensione del processo esecutivo - Termine di riassunzione.
La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 601 c.p.c. (cd. divisione "endoesecutiva"), costituisce una ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall'art. 295 c.p.c.; pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre o sei mesi (secondo la disciplina applicabile "ratione temporis") dalla pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di cui all'art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali contestazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 12685 del 12/05/2021 (Rv. 661329 - 01)