Esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione all'esecuzione ex art 615 - Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - "Credito per cui si procede" (art. 17 c.p.c.) - Determinazione - Riferimento alla somma precettata - Necessità - Maggiorazione ex art. 546 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione.
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al "credito per cui si procede" a norma dell'art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo - pari a quello del "credito precettato aumentato della metà" - al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37581 del 30/11/2021 (Rv. 663133 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_017, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_546, Cod_Proc_Civ_art_615
Corte
Cassazione
37581
2021