Espropriazione di crediti vantati da tali enti verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere – Cass. n. 32824/2021
Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - beni ed entrate pubbliche - Enti pubblici diversi dagli enti locali - Espropriazione di crediti vantati da tali enti verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali di cui all'art. 2 d.lgs. n. 267 del 2000 è possibile, fatte salve specifiche disposizioni in deroga, l'espropriazione forzata in relazione a beni diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di tesoreria e, quindi, pure con riguardo ai crediti dagli stessi vantati verso soggetti diversi dal proprio istituto tesoriere, con la conseguenza che la relativa procedura esecutiva può anche non svolgersi presso il menzionato istituto. (Nella specie, in un giudizio di opposizione a precetto introdotto da un'azienda ospedaliera di Catania e concernente crediti da questa vantati verso l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, la S.C. ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo, luogo ove il creditore aveva eletto domicilio nel menzionato precetto, rigettando la tesi della parte debitrice che sosteneva la competenza del Tribunale di Catania, città nella quale si trovava il suo istituto tesoriere e l'atto contestato era stato notificato).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32824 del 09/11/2021 (Rv. 662962 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_027, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_042