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Decreto di fissazione dell'udienza per la fase sommaria – Cass. n. 41747/2021

Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Giudizio di opposizione - Decreto di fissazione dell'udienza per la fase sommaria - Obbligo della cancelleria di comunicarne il deposito al ricorrente, tenuto alla successiva notificazione all'opposto - Insussistenza - Conseguenze - Periodica verifica del deposito del provvedimento da parte dell'opponente - "Onere eccedente la normale diligenza" - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, la legge non prevede l'obbligo della cancelleria di comunicare al ricorrente l'avvenuto deposito del decreto con il quale il giudice dell'esecuzione ha fissato davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, sicché, ove venga lasciato scadere il temine perentorio ivi assegnato per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, il ricorrente incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza poter invocare la rimessione in termini; invero, avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 197 del 1998), la periodica verifica dell'avvenuto deposito di un provvedimento giudiziale per il quale non è prevista dalla legge la comunicazione alle parti, non costituisce un "onere eccedente la normale diligenza", atteso che essa può essere agevolmente effettuata mediante consultazione informatica con accesso "da remoto" ai registri di cancelleria.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41747 del 28/12/2021 (Rv. 663497 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_136

 

Corte

Cassazione

41747

2021