Estinzione del processo esecutivo – Cass. n. 40847/2021
Esecuzione forzata - estinzione del processo - in genere - Art. 624, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009 - Applicabilità alle procedure esecutive pendenti alla data del 4 luglio 2009 - Fondamento.
In tema di estinzione del processo esecutivo, nelle procedure pendenti alla data del 4 luglio 2009 trova applicazione l'art. 624, comma 3, c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica apportata dall'art. 49, comma 3, l. n. 69 del 2009, atteso che la disposizione transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della stessa legge, nello stabilire che "le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore", si riferisce esclusivamente ai "giudizi instaurati", cioè ai processi di cognizione e non a quelli di esecuzione, che appartengono, invece, alla categoria dei "procedimenti pendenti", come si evince dal comma 3 della citata disposizione transitoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 40847 del 20/12/2021 (Rv. 663442 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_624