Esecuzione forzata - opposizioni - Opposizione a precetto - Sospensione del termine di efficacia del precetto - Impossibilità di iniziare l'esecuzione oltre il termine di cui all'art. 481 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
L'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all’esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell’opposizione medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2347 del 26/01/2022 (Rv. 663710 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_481, Cod_Proc_Civ_art_627
Corte
Cassazione
2347
2022