Esecuzione forzata - titolo esecutivo - Provvedimento adottato in sede di reclamo in procedimento di reintegrazione nel possesso - Liquidazione delle spese - Idoneità del provvedimento a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3291 del 03/02/2022 (Rv. 663774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_669, Cod_Proc_Civ_art_703
Corte
Cassazione
3291
2022