Ordine di liberazione dell'immobile pignorato – Cass. n. 9877/2022
Esecuzione forzata - immobiliare - in genere - Ordine di liberazione dell'immobile pignorato - Regola generale nelle espropriazioni immobiliari - Eccezione - Immobile abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare - Finalità del provvedimento - Corrispondenza all'esigenza pubblicistica di liquidare il bene alle migliori condizioni possibili - Ragioni.
Il provvedimento ordinatorio con cui il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato costituisce regola generale nelle espropriazioni immobiliari, stante l'esplicita disciplina dei casi e dei tempi in cui è esclusa la sua emissione nei confronti del debitore e del suo nucleo familiare abitanti nel cespite staggito; l'ordine di liberazione è funzionale agli scopi del processo
di espropriazione forzata e, in particolare, all'esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene pignorato alle migliori condizioni possibili, notoriamente connesse, sul mercato dei potenziali acquirenti, allo stato di immediata, piena ed incondizionata disponibilità dell'immobile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9877 del 28/03/2022 (Rv. 664400 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_560