Esecuzione forzata - estinzione del processo - inattività delle parti - Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche - Estinzione ex art. 631-bis c.p.c. - Presupposti.
L’estinzione ex art. 631-bis c.p.c. per omessa pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche presuppone che il termine per la relativa pubblicazione - fissato dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato, o implicitamente desunto dal riferimento dell'art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di "almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte" - sia spirato invano in conseguenza dell'inerzia (o dell'inadempimento) del creditore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8113 del 14/03/2022 (Rv. 664549 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_631, Cod_Proc_Civ_art_490
Corte
Cassazione
8113
2022