Errori negli atti di provenienza del bene immobile – Cass. n. 7342/2022
Esecuzione forzata - pignoramento: forma - espropriazione immobiliare - forme: notifica, trascrizione, deposito - Bene pignorato - Elementi identificativi - Errori negli atti di provenienza - Irrilevanza - Indicazione di dati catastali non aggiornati - Nullità del pignoramento - Esclusione - Limiti.
In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7342 del 07/03/2022 (Rv. 664248 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_555, Cod_Civ_art_2841, Cod_Civ_art_2919, Cod_Civ_art_2826