Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo – Cass. n. 9899/2022
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Opposizione all'esecuzione - Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Accoglimento dell'opposizione - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità - Regolazione delle spese processuali - Criterio della soccombenza virtuale - Applicabilità - Fattispecie.
In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, reputando che il motivo di opposizione proposto dal subconduttore - che aveva dedotto il suo mancato coinvolgimento nel giudizio fra locatore e conduttore relativo alla risoluzione del rapporto e all'emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto - fosse comunque "ab origine" infondato).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022 (Rv. 664455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1595