Esecuzione forzata - precetto - in genere - Requisiti formali - Menzione dell'apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato - Necessità - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 654, comma 2 c.p.c. - Esclusione.
Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11242 del 06/04/2022 (Rv. 664510 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_654, Cod_Proc_Civ_art_617
Corte
Cassazione
11242
2022