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Differenze rispetto agli atti preparatori – Cass. n. 14282/2022

Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Ammissibilità - Condizioni - Atto esecutivo - Nozione - Differenze rispetto agli atti preparatori - Interesse all'opposizione - Fattispecie.

 

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l’atto preparatorio con cui il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa, aveva richiesto al creditore la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell'opposizione avanzata contro il provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione forzata).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14282 del 05/05/2022 (Rv. 664846 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_617

 

Corte

Cassazione

14282

2022