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Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato – Cass. n. 30491/2022

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Instaurazione della fase di merito nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Fase sommaria - Notifica del ricorso introduttivo ad uno solo dei litisconsorti - Sufficienza.

 

In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022 (Rv. 666266 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_618

 

Corte

Cassazione

30491

2022