Omesso rilievo nel giudizio di impugnazione del titolo – Cass. n. 8911/2023
Esecuzione forzata - competenza - per valore - opposizione alla distribuzione ex art 512 c.p.c. - contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - clausole vessatorie od onerose - Contratti del consumatore - Clausole abusive - Omesso rilievo nel giudizio di impugnazione del titolo - Successivo accertamento nel giudizio di opposizione ex art. 512 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
La natura "abusiva" delle clausole contenute nel contratto stipulato da un consumatore, ove non sia stata oggetto di accertamento nel giudizio preordinato all'impugnazione del titolo, non può essere eccepita né rilevata d'ufficio in seno all'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., allorquando il bene pignorato sia già stato trasferito a un terzo, non contrastando tale conclusione con la direttiva 93/13/CEE, come interpretata dalla sentenza della CGUE del 17 maggio 2022, causa C-600/19, Ibercaja Banco SA, sempre che al consumatore sia consentito far valere i propri diritti in un separato giudizio risarcitorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8911 del 29/03/2023 (Rv. 667554 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_512