Sentenza di reintegra nel possesso – Cass. n. 9112/2023
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - Sentenza di reintegra nel possesso - Esecuzione forzata - Rimozione di impedimenti diversi da quelli di cui alla sentenza purché anteriori alla reintegra - Ammissibilità - Fattispecie.
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9112 del 31/03/2023 (Rv. 667245 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_703, Cod_Proc_Civ_art_612