Opposizione agli atti esecutivi – Cass. n. 4797/2023
Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - opposizioni - agli atti esecutivi - termine - Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento impugnato - Sussistenza - Termine massimo di proponibilità - Esaurimento della fase satisfattiva - Sussistenza.
In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4797 del 15/02/2023 (Rv. 666904 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_586