Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Vizi formali - Impugnazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione.
In tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023 (Rv. 667838 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617