Esecuzione forzata - opposizioni – agli atti esecutivi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17021 del 14/06/2023 (Rv. 668123 - 01)
Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Accoglimento successivo all'attuazione della ordinanza - Interesse alla decisione - Persistenza - Fondamento.
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17021 del 14/06/2023 (Rv. 668123 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_617