Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023 (Rv. 668455 - 01)
Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Domanda di usucapione di bene immobile - Creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Pretermissione del creditore ipotecario - Conseguenze - Sentenza di accertamento dell'usucapione - Efficacia nel giudizio di opposizione di terzo intentato dall'usucapente avverso l'espropriazione del bene - Argomento di prova.
Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall’usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18185 del 26/06/2023 (Rv. 668455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0102, Cod_Civ_art_0619, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_2810, Cod_Civ_art_2878