Esecuzione fondata su ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Motivi deducibili - Scarsa rilevanza dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023 (Rv. 668640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_614_2, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615