Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023 (Rv. 669022 - 01)
Accertamento dell'obbligo del terzo - opposizioni - agli atti esecutivi - Ordinanza di assegnazione del credito resa all'udienza ex art. 543 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. del terzo pignorato - Termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. - Decorrenza - Riferimento alla data dell'udienza - Esclusione - Conoscenza del provvedimento - Necessità - Fondamento.
Nell'espropriazione presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione del credito è resa all'udienza ex art. 543 c.p.c., il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione da parte del terzo pignorato non comparso all'udienza, non decorre dalla data di quest'ultima, bensì da quella in cui il terzo ha acquisito la conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, non trovando applicazione nella specie l'art. 176, comma 2, c.p.c., in quanto il pignoramento non reca la citazione del terzo a comparire all'udienza, ma unicamente l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28926 del 18/10/2023 (Rv. 669022 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_543, Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_176