Impedimento alla prosecuzione del processo da parte dei creditori intervenuti con titolo esecutivo - Esclusione - Limiti.
Nel processo di esecuzione forzata le vicende (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) relative al titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, posto a base di un pignoramento in origine valido ed efficace, non travolgono la posizione dei creditori intervenuti titolati e, cioè, non ostacolano la prosecuzione della procedura ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dal compimento di di un pignoramento successivo, a meno che l’intervento non sia stato effettuato dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23654 del 02/08/2023 (Rv. 668575 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_493, Cod_Proc_Civ_art_564, Cod_Proc_Civ_art_529