Prezzo di assegnazione o valore del bene assegnato - Determinazione da parte del giudice dell'esecuzione - Necessità - Valore eccedente il credito dell'assegnatario - Conseguenze.
In tema di espropriazione forzata, il prezzo di assegnazione, coincidente con il valore del bene assegnato, e l’eventuale differenza tra questo ed il credito dell'assegnatario, da versare e attribuire al debitore, devono essere sempre stabiliti dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di assegnazione, anche con implicito rinvio alla stima dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento, non potendo ammettersi la loro determinazione in un momento successivo da parte del giudice del merito, attesa la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23971 del 07/08/2023 (Rv. 668784 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_507, Cod_Proc_Civ_art_617