Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31265 del 09/11/2023 (Rv. 669465 - 01)
Esecuzione esattoriale - Illegittimità dei singoli atti esecutivi - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di riscossione coattiva, l'illegittimità di singoli atti esecutivi, in quanto compiuti dall'agente della riscossione in assenza di titolo, va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo vietata dall'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché non relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. (Principio enunciato in fattispecie in cui il debitore esecutato, lamentando l'illegittimità degli atti esecutivi compiuti dall'agente della riscossione nell'ambito di procedure esecutive immobiliari riunite a quella in cui aveva agito in surroga, non aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ma l'azione risarcitoria, con conseguente improponibilità di quest'ultima).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31265 del 09/11/2023 (Rv. 669465 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617