Estinzione del processo - inattività' delle parti - immobiliare - vendita - istanza - in genere - Istanza di vendita - Omesso o tardivo deposito - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l’estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 35365 del 18/12/2023 (Rv. 669752 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_497, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_501