Opposizioni - Opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)
Necessaria bifasicità - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'atto introduttivo - Fattispecie.
L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improponibile l'opposizione ad esecuzione per rilascio introdotta direttamente con atto di citazione notificato dopo il preavviso ex art. 608 c.p.c., cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente ritenuto ammissibile tale modalità di introduzione dell'opposizione in ragione della mancanza di un fascicolo dell'esecuzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 (Rv. 670433-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_605, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_616, Cod_Proc_Civ_art_608, Cod_Proc_Civ_art_610