Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. - Opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione - Oggetto - Esistenza del credito - Esclusione - Erronea interpretazione della dichiarazione come positiva - Ammissibilità - Limiti.
In tema di esecuzione presso terzi, con l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione emessa sulla scorta della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., il terzo pignorato non può contestare l'esistenza del credito assegnato, ma solo, deducendo l'erronea interpretazione data dal giudice dell'esecuzione della dichiarazione di quantità quale dichiarazione positiva, far valere l'illegittimità dell'assegnazione dei crediti pignorati per essere stata adottata in mancanza di una dichiarazione positiva di quantità non contestata.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13223 del 14/05/2024 (Rv. 671146-02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548 Cod_Proc_Civ_art_617