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Opposizioni all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13304 del 14/05/2024 (Rv. 671147-01)

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - circolazione stradale - sanzioni - Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Eccezione di prescrizione del credito fondata sull’omessa notifica della cartella - Opposizione all’esecuzione - Sussistenza - Mancata o tardiva opposizione avverso gli atti della riscossione successivi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione della prescrizione del credito per omessa notifica della cartella costituisce un motivo di opposizione all'esecuzione, in quanto con essa si contesta in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito, con la conseguenza che, ai fini della sua proponibilità, è irrilevante la mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto della riscossione successivo a tale contestata notifica, la quale non determina una situazione equivalente alla avvenuta regolare notificazione della cartella che, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume il valore di mero atto interruttivo della prescrizione e non di presupposto necessario dell'atto successivo della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13304 del 14/05/2024 (Rv. 671147-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617