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Opposizioni - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17003 del 24/06/2025 (Rv. 675116 - 01)

Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento. procedimento civile - sospensione del processo - necessaria.

Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17003 del 24/06/2025 (Rv. 675116 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337