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Obblighi di fare e di non fare - Fatto sopravvenuto impediente - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9063 del 06/04/2025 (Rv. 674608-01)

Nozione - Condotta ostativa della parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, il "fatto sopravvenuto impediente", che comporta l'ineseguibilità del titolo esecutivo, non è integrato né dalla condotta ostativa o renitente di colui che è stato parte del giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e che avrebbe dovuto sottoporre al in quel giudizio eventuali ostacoli alla realizzazione, né dalla condotta ostativa o renitente di soggetti sottoposti a poteri di direzione dell'esecutato o, comunque, all'obbligo di conformarsi alle indicazioni di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui l'obbligo di realizzare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquami, contenuto nel titolo esecutivo giudiziale emesso nei confronti di un Comune, non poteva essere eluso dall'ente pubblico obbligato, adducendo l'affidamento del servizio idrico integrato a terzi concessionari e il rifiuto di questi ultimi).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9063 del 06/04/2025 (Rv. 674608-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_615