ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7310 del 28/03/2014
Art. 59 d.P.R. n. 916 del 1958 - Applicabilità "ratione temporis" - Sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale - Presupposto - Pendenza dei due procedimenti "per il medesimo fatto" - Nozione - Riferibilità alla "medesima vicenda storica" - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7310 del 28/03/2014
Il disposto dell'ultimo comma dell'abrogato art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (applicabile "ratione temporis"), secondo cui i termini previsti per il procedimento disciplinare a carico dei magistrati sono sospesi "se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale", configura un'ipotesi di sospensione necessaria del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale che non può essere interpretata restrittivamente, operando non solo in caso di identità tra i fatti oggetto dei due procedimenti, ma anche in presenza della loro comune riferibilità ad una medesima vicenda storica.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7310 del 28/03/2014