ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - impugnazioni – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6826 del 24/03/2014
Revisione della sentenza disciplinare - Novità degli elementi di prova - Necessità - Rivalutazione dei fatti già esaminati - Esclusione - Istanza di revisione per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis, d.lgs. n. 109 del 2006 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6826 del 24/03/2014
La revisione della sentenza emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura è ammissibile solo in presenza di elementi di prova nuovi, mentre è preclusa la mera rivalutazione dei fatti già esaminati, nonché della fondatezza giuridica delle ragioni e delle conclusioni della pronuncia impugnata. Ne consegue che l'istanza di revisione non può essere finalizzata al riconoscimento dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui all'art. 3 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la quale presuppone la sussistenza della materialità dell'illecito contestato limitandosi ad escluderne la punibilità in considerazione dell'irrilevanza del fatto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6826 del 24/03/2014