Diffamazione recata dal magistrato tramite messaggi telematici nel dominio informatico dell'ANM - Rilevanza disciplinare - Sussistenza - Difetto di querela ed esimente della provocazione - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10796 del 26/05/2015
L'offesa recata dal magistrato all'onore e al decoro altrui ha rilevanza disciplinare perché idonea ad incidere sulla credibilità e sull'immagine dell'autore, anche qualora la diffamazione non sia penalmente perseguibile per il difetto della querela o per l'esimente della provocazione, dovendosi esigere da un rappresentante dell'ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino. La condotta ha rilevanza disciplinare anche se posta in essere tramite messaggi telematici nel dominio informatico dell'Associazione nazionale magistrati, in quanto l'offesa è destinata ad essere percepita da una pluralità indefinita di utenti della rete.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10796 del 26/05/2015