corte costituzionale - sindacato di legittimità costituzionale - giudizio incidentale - decisioni - accoglimento (illegittimità costituzionale) - effetti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 28/07/2005
Rapporti esauriti - Portata - Fattispecie in tema di rapporti agrari. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 28/07/2005
Le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito. Possono, peraltro, legittimamente ritenersi "esauriti" i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge, e non anche quelli scaturenti da contratti che, per scadenza o per qualsiasi altra ragione, non siano più produttivi degli effetti loro propri, con la conseguenza che, cessata l'efficacia di un contratto per naturale scadenza del relativo termine, il rapporto da esso (scaturito e) scaturente non può qualificarsi esaurito nei casi in cui risulti attualmente pendente, in relazione ad esso, una controversia giudiziaria (nella specie, relativa ad un contratto di affitto agrario stipulato ai sensi della legge n. 203 del 1982, avente ad oggetto l'istanza di ripetizione di somme che il conduttore assumeva di aver corrisposto in misura maggiore rispetto a quella dei livelli massimi previsti dalle tabelle contenute nella legge), di talchè l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale intervenuta nelle more del giudizio (nella specie, la sentenza n. 318 del 2002, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della citata legge n. 203 del 1982), anche in sede di giudizio di cassazione, deve ritenersi del tutto legittimamente applicabile sino a quando non sia intervenuto il passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 28/07/2005