Giudici onorari aggregati - Istituzione - Legge n. 276 del 1997 - Pretesa illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza . - Ragioni.
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata in riferimento all'art. 102 Cost., della legge 22 luglio 1997, n. 276, atteso che la istituzione di giudici onorari aggregati non configura la creazione di un giudice speciale, ma solo attuazione del principio, ex art. 106 Cost., secondo cui la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 19/09/2014