Pronuncia disciplinare - Impugnazione - Organo giudicante - Sezioni Unite della Corte di cassazione - Illegittimità costituzionale della previsione - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale della norma che prevede il ricorso per cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, prospettata per difetto di terzietà del giudice in quanto soggetto esso stesso alla supremazia disciplinare dell'organo la cui decisione sia stata impugnata, atteso che la natura giurisdizionale di tali pronunce disciplinari, riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (cfr. n. 1995 del 1971), ne vincola la sottoposizione al vaglio della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11964 del 31/05/2011