Incarichi di consulenza tecnica - Distribuzione non equa - Illecito disciplinare - Configurabilità - Fondamento e condizioni.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, commette l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) e n), del d.lgs. n. 109 del 2006 il giudice che non si attenga al criterio dell'equa distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica, concentrandoli su un numero ristretto di professionisti, in violazione del dovere di diligenza e correttezza, essendo a questo fine irrilevante la soglia del 10 per cento stabilita dall'art. 23 disp. att. c.p.c., la quale riguarda gli incarichi conferiti dall'intero ufficio e non dal singolo magistrato.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10157 del 18/05/2016