Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - sanzioni - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 8896 del 06/04/2017
Ritardata scarcerazione di indagato detenuto – Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Sussistenza – Inesigibilità di una condotta diversa dal magistrato incolpato – Prova di circostanze eccezionali – Necessità – Fattispecie.
Incorre nell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare applicata all’indagato, potendo l’incolpato esonerarsi da responsabilità solo in presenza di impedimenti gravissimi, che gli abbiano precluso di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, non bastando, in tale prospettiva, la laboriosità o la capacità del magistrato incolpato, né particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell’ufficio di appartenenza. (In applicazione di tale principio, è stata confermata la decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M. che aveva riconosciuto la responsabilità di un Giudice per le indagini preliminari in relazione al protrarsi, per oltre sette mesi, di un’illegittima detenzione carceraria, essendosi escluso che la mera enumerazione del numero dei provvedimenti adottati dal magistrato ed un richiamo generico alle statistiche comparative fossero idonei a provare la sussistenza di una situazione di inesigibilità della condotta contestata).
Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 8896 del 06/04/2017